Mancato pagamento dell’ICI, la prescrizione si matura in 5 anniL’art. della legge n. 504 del 1992 statuisce che:”nel caso di omessa presentazione dell’Ici, l’avviso di accertamento dev’essere notificato, entro il 31 dicembre del quinto anno, successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate”. Così ad esempio, se l’ici dovuta è quella relativa all’anno 2005, la prescrizione si verificherà dopo la mezzanotte del quinto anno successivo, e cioè all’indomani del 31.12.2010.Ma durante i cinque anni occorrenti per la maturazione della prescrizione, il Comune, quale ente creditore, può interrompere il termine di prescrizione con la notifica di un qualsiasi atto scritto (sollecito o richiesta di pagamento).Ai fini della notifica dell’atto e dell’inizio della decorrenza del termine (di prescrizione), occorreguardare al momento in cui l’ufficio notificante esaurisce il suo compito di notifica, spedendo l’atto, al contribuente. L’atto per il Comune si considera notificato al momento della spedizione del plico postale, raccomandata A./R..Per il contribuente l’atto si è notificato al momento in cui esso gli viene materialmente consegnato.Ai fini della presentazione del ricorso, presso la Commissione Tributaria Provinciale competente (dove si trova l’immobile), il termine di sessanta giorni decorrerà dalla data in cui l’atto perviene al destinatario. Per quanto riguarda l’Ici dovuta per gli anni che vanno dal 2000 all’anno 2004 – a seguito della finanziaria approvata il 30.12.2004 – il termine per l’accertamento dell’Ici è slittato di un anno, con la conseguenza che la prescrizione si verificherà non dopo cinque anni, ma dopo sei anni. Così se è dovuta l’ici per l’anno 2004, il termine decorrerà dal 31.12.05, con la conseguenza che l’imposta si prescriverà il 31.12.20010, anziché il 31.12.2009.Avv. Elena Discepoli