MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE

Ridurre il sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo. E’ questa la finalità del nuovo istituto della mediazione civile e commerciale, approvato con il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 attuativo della riforma del processo civile. Si tratta di una novità importante nell’ambito giudiziario: è l’istituto della mediazione ed è l’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti: - sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia; - sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia. La mediazione è lo strumento per addivenire alla conciliazione; per arrivare a ciò vi è il supporto degli organismi, ovvero enti pubblici o privati, abilitati a svolgere il procedimento di mediazione iscritti in un registro istituito con decreto del Ministero della Giustizia. Chiunque può accedere alla mediazione, purché si pongano questioni inerenti diritti disponibili come: - condominio; - diritti reali; - divisione; - successioni ereditarie; - patti di famiglia; - locazione; - comodato; - affitto di azienda; - risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti; - risarcimento del danno derivante da responsabilità medica; - risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità; - contratti assicurativi, bancari e finanziari. E’ sufficiente presentare la domanda di mediazione presso l’organismo competente, indicando: - l’organismo; - le parti; - l’oggetto; - le ragioni della pretesa. La mediazione si svolge davanti all’organismo presso il quale è stata presentata la domanda. Il responsabile dell’organismo designa un mediatore, fissando il primo incontro tra le parti (non oltre 15 giorni dalla domanda). Viene data comunicazione all’altra parte. Il mediatore cerca un accordo amichevole, se si raggiunge l’accordo il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti. L’accordo non contrario all’ordine pubblico a norme imperative viene omologato con decreto del presidente del Tribunale, nel cui circondario ha sede l’organismo, con accertamento della regolarità formale. Il verbale omologato è titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Se non si raggiunge l’accordo, il mediatore forma processo verbale con indicazione della proposta e delle ragioni del mancato accordo e inizia il processo civile. Il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto delle proposta conciliativa, il giudice: A) esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, relativamente al periodo successivo alla stessa; B) condanna al pagamento delle spese processuali di controparte; C) condanna al versamento di un ulteriore somma, di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Il mediatore è tenuto all’obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite. Tali dichiarazioni e informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale iniziato o riassunto a seguito dell’insuccesso della mediazione. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sulle dichiarazioni delle parti, conosciute nel procedimento di mediazione. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento mediatorio sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il procedimento di mediazione ha una durata di 4 mesi.