Parcheggio continuato di camper
Nei cortili comuni spesso vengono parcheggiati camper e autovetture per lunghi periodi di tempo; la “sosta selvaggia” è destinata poi ad aggravarsi laddove gli spazi adibiti a parcheggio siano insufficienti.
Il caso in esame richiede alcuni brevi cenni sull’istituto della comunione e sui poteri dei singoli comunisti.
L’istituto della comunione regola il fenomeno della contitolarità del diritto su di un bene.
Il diritto del singolo limita ed allo stesso tempo è limitato nell’esercizio dai diritti degli altri contitolari.
Una particolare forma di comunione è costituita dal condominio negli edifici, nel quale accanto alle proprietà individuali dei singoli condomini sui propri appartamenti, coesiste una comunione forzosa dei compartecipi su alcuni beni come le parti comuni.
Per quanto concerne l’individuazione delle parti comuni nell’ambito di un condominio, l’art. 1117 c.c. contiene un’elencazione di parti dell’edificio oggetto di proprietà comune da parte dei proprietari dei singoli appartamenti: è la norma stessa a stabilire che, in assenza di una diversa previsione da parte del titolo, le parti elencate sono di proprietà comune.
Il n. 1 dell’art. 1117 c.c. prevede, tra le altre, proprio “…i cortili ed in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune…”.
L’art.1102 del codice civile regola l’uso delle parti comuni dell’edificio da parte del singolo condomino ed assoggetta l’utilizzo dei beni comuni al duplice limite: alterazione della destinazione d’uso della parte comune ed impedimento agli altri partecipanti del pari uso del bene comune.
Ciascun comunista può usare della cosa comune; senza modificarla e rispettando il diritto a godere degli altri contitolari.
Vale la regola generale secondo cui, in tema di condominio di edifici il singolo condomino, nell’esercizio delle sue facoltà, non può alterare la destinazione del bene comune e non può impedire ai partecipanti di fare uso della stessa cosa.
Si può ravvisare un abuso del diritto del comproprietario nel comportamento di un condomino che tenga fermo per lunghi periodi di tempo il proprio camper o addirittura che tenga ferma la propria autovettura, sempre per lunghi periodi di tempo, nel parcheggio condominiale, manifestando, in tal modo, l’intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva ed ostacoli il libero e pacifico godimento, alterando l’equilibrio tra le concorrenti facoltà spettanti a ciascun singolo comproprietario.
Il condomino, con il suddetto comportamento, manifesta implicitamente l’intenzione di occupare in modo stabile uno spazio comune, e finisce così con il possedere in modo esclusivo parti dell’area cortilizia.
Il citato articolo 1102 c.c. intende assicurare al singolo partecipante la maggiore possibilità di godimento della cosa comune.
Decisiva, ai fini della legittimità della sosta del veicolo nel cortile condominiale, è la circostanza che la sosta medesima non impedisca o non renda più disagevole l’utilizzo dello spazio comune da parte degli altri partecipanti al condominio.
A tal fine, si è sostenuto che è sufficiente che l’utilizzazione altrui non venga compromessa.
Per poter ritenere compromesso il pari uso degli altri condomini, non sarebbe corretto fare riferimento a circostanze sui tempi di sosta del veicolo.
La violazione dell’uso da parte degli altri condomini è valutata in relazione alla particolare tipologia dell’edificio ed al numero dei partecipanti.
Così, ad esempio, una sosta prolungata nel cortile condominiale è sempre consentita laddove gli spazi siano tali da rendere possibile la sosta nel cortile da parte di tutti i condomini.
All’opposto, anche la sosta prolungata di un camper nel cortile condominiale ripetuta nel tempo potrebbe costituire una forma di abuso, laddove esista un solo posto macchina a fronte di numerosi comproprietari dell’edificio condominiale.
In caso di controversia sarà compito del giudice valutare tutte le singole circostanze del caso concreto.
Al fine di evitare il contenzioso condominiale potrebbe essere utile adottare un regolamento condominiale atto ad disciplinare il libero parcheggio nell’area cortilizia.
Tale regolamento dovrà assicurare il pari uso di tutti i condomini.
In mancanza di regolamento di condominio, che deve essere approvato dall’assemblea condominiale con la maggioranza prescritta dall’art. 1136, comma 2, c.c., la sosta nel cortile deve ritenersi libera, salvo il rispetto dei limiti previsti dall’art. 1102 c.c. e cioè “divieto di alterazione della destinazione del bene e rispetto del pari uso”, altrimenti gli altri condomini potrebbero vantare il diritto di rimozione del camper parcheggiato nel cortile condominiale, ma anche il diritto al risarcimento dei danni derivanti dal mancato utilizzo e godimento del bene comune.
Avv. Elena Discepoli