L’AFFIDO CONDIVISO
Nell’ottica di meglio tutelare l’interesse del minore, la riforma della legge in materia di separazione personale dei genitori sancisce il principio della bigenitorialità nei confronti dei figli minori, ossia della corresponsabilità di entrambi per quanto concerne la cura, l’educazione e l’istruzione della prole, anche dopo la separazione.
In sostanza, quello che si afferma è il diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile non con uno ma con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi una fase patologica, con conseguente disgregazione del legame sentimentale e, talvolta, anche giuridico tra i genitori conviventi.
In precedenza era previsto un affidamento di tipo monogenitoriale, per cui il minore restava affidato al solo genitore considerato più idoneo a favorirne il pieno sviluppo della personalità, dotandolo di potestà esclusiva circa l’educazione, l’istruzione e la cura; ciò senza escludere l’apporto e la presenza del genitore non affidatario, che manteneva la potestà congiunta in ordine alle scelte più importanti e alle questioni di straordinaria amministrazione.
C’è stata una rinnovazione in cui il legislatore ha previsto, invece, come regola il principio dell’affidamento condiviso, mentre, come eccezione, da motivare adeguatamente, quello esclusivo ad uno dei genitori.
Oggi non scompare l’affidamento del figlio ad un solo genitore, ma viene relegato all’ipotesi, residuale, in cui l’interesse del minore potrebbe risultare pregiudicato da un affidamento condiviso.
Posto che l’affidamento condiviso può essere pregiudizievole per il minore sia dall’origine o sia per il verificarsi di fatti successivi al provvedimento di affidamento, è previsto, altresì, che ciascuno dei genitori possa, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo.
I provvedimenti relativi alla prole devono essere adottati con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.
Si afferma che non solo esiste il diritto di entrambi i genitori di avere rapporti con i propri figli, in caso di separazione, ma un tale diritto viene garantito anche ai figli.
Il minore ha diritto ad avere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori e si sancisce l’obbligo del giudice di procedere all’audizione del minore, onde valutare il reale interesse dello stesso.
In tema di casa coniugale, se prima il giudice era solito disporre l’utilizzo dell’abitazione in favore del coniuge cui veniva affidati i figli minori, oggi si fa esclusivo riferimento all’interesse di questi ultimi.