DIRITTO ALLA RISERVATEZZA


Un email”strettamente riservata” con o senza file ad essa allegati non può essere messa in giro e quindi non può essere assolutamente data a terzi.
Tutte le informazioni contenute in un email dove vi è scritto “strettamente riservata” possono essere utilizzate esclusivamente dal destinatario specificato ed è severamente vietato che questi lo divulghi mediante comunicazione e/ o diffusione per il diritto di riservatezza disciplinato dal codice della privacy.
Il codice della privacy, emanato con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha riunito le regole in materia di privacy succedutesi nel corso degli anni a partire dalla legge 675/96, stabilendo le misure minime di sicurezza volte a tutelare la riservatezza.
Chi viola il diritto di riservatezza potrebbe subire:
1) sanzioni fino a 60.000,00 euro;
2) essere condannato al risarcimento dei danni a favore dei cittadini che hanno visto violata la loro riservatezza e perfino, nei casi più gravi;
3) sanzioni penali con la reclusione fino a 3 anni.
Sono tenuti agli adempimenti previsti da detto codice tutte le persone, i professionisti, gli enti (pubblici o privati), le associazioni, le ditte e le società che si trovino a trattare con terzi.
Parliamo quindi di qualsiasi ente o soggetto che abbia elenchi di persone e che si trovi a redigere contratti o progetti di lavoro a favore di terzi.

Avv. Elena Discepoli