Sinistri stradali: malore del conducente
Se il conducente provoca un incidente a causa di un malore, è tenuto a risarcire il danno?
Se il conducente, pur avendo provocato il sinistro a causa di un malore, ammette le proprie responsabilità, è condannabile l'assicurazione?
La risposta ad entrambi i quesiti è negativa.
La responsabilità presuppone infatti una colpa, mentre se il conducente ha provocato il sinistro in un momento in cui non era in grado di intendere e di volere non può essere condannato.
Quanto al secondo quesito, allorchè uno solo dei due litisconsorti necessari abbia scelto di non contestare le pretese attoree, deve trovare applicazione il principio recentemente stabilito da Cass. sez. un. 5.5.2006 n. 10311, secondo cui nel giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, ai sensi dell'art. 18 l. 24.12.1969 n. 990, presupposto dell'accoglimento della domanda nei confronti dell'assicuratore è la sussistenza della responsabilità dell'assicurato.
Ne consegue che tale responsabilità deve essere accertata in modo uniforme tanto nei confronti dell'assicuratore, quanto nei confronti dell'assicurato, e non è possibile rigettare la domanda nei confronti del primo, ed accoglierla nei confronti del secondo. Pertanto, qualora uno solo di essi renda una confessione (giudiziale o stragiudiziale) o non contesti gli assunti attorei, tali condotte non sono vincolanti per il giudice, ma vanno liberamente apprezzata alla luce di tutte le altre emergenze istruttorie, secondo quanto previsto dall'art. 2733, comma 3, c.c..
Se il conducente provoca un incidente a causa di un malore, è tenuto a risarcire il danno?
Se il conducente, pur avendo provocato il sinistro a causa di un malore, ammette le proprie responsabilità, è condannabile l'assicurazione?
La risposta ad entrambi i quesiti è negativa.
La responsabilità presuppone infatti una colpa, mentre se il conducente ha provocato il sinistro in un momento in cui non era in grado di intendere e di volere non può essere condannato.
Quanto al secondo quesito, allorchè uno solo dei due litisconsorti necessari abbia scelto di non contestare le pretese attoree, deve trovare applicazione il principio recentemente stabilito da Cass. sez. un. 5.5.2006 n. 10311, secondo cui nel giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, ai sensi dell'art. 18 l. 24.12.1969 n. 990, presupposto dell'accoglimento della domanda nei confronti dell'assicuratore è la sussistenza della responsabilità dell'assicurato.
Ne consegue che tale responsabilità deve essere accertata in modo uniforme tanto nei confronti dell'assicuratore, quanto nei confronti dell'assicurato, e non è possibile rigettare la domanda nei confronti del primo, ed accoglierla nei confronti del secondo. Pertanto, qualora uno solo di essi renda una confessione (giudiziale o stragiudiziale) o non contesti gli assunti attorei, tali condotte non sono vincolanti per il giudice, ma vanno liberamente apprezzata alla luce di tutte le altre emergenze istruttorie, secondo quanto previsto dall'art. 2733, comma 3, c.c..