QUANDO IL VICINO DISTURBA
Ciascuno può godere la sua proprietà come meglio crede. Non può però disturbare (quantomeno oltre determinati limiti) il vicino con rumori o esalazioni di fumo, calore o altro. L’art. 844 c.c. prevede che:
1° comma
“Si possono impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti derivanti dal fondo del vicino che superano la normale tollerabilità.
2° comma
“Nell’applicare tale norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e può tenere conto della priorità di un determinato uso.”
Si possono produrre rumori, vibrazioni, fumo o altro, purchè non si superi il limite della “normale tollerabilità”.
COME SI DETERMINA IL LIMITE DELLA NORMALE TOLLERABILITà?
In caso di controversie, il limite viene determinato dal giudice di volta in volta, tenendo conto delle condizioni dei luoghi e delle attività normalmente svolte in un determinato contesto produttivo e delle abitudini della popolazione locale.
Qualora sorga una controversia sul superamento del limite della normale tollerabilità, il giudice affiderà a un esperto il compito di verificare se il limite sia stato superato o meno.
I giudici hanno elaborato un preciso criterio per valutare quali immissioni di rumore debbono essere consentite e quali vadano, invece, vietate. Per valutare il superamento dei limiti di tollerabilità, si deve confrontare il livello medio dei rumori di fondo interessanti una determinata zona, con quello del rumore rilevato sul luogo che subisce le immissioni.
Le immissioni del vicino eccedono la normale tollerabilità se hanno un intensità che superi di oltre 3 decibel il rumore del fondo. Il rumore di fondo è una sorte di tara che si deve sottrarre quando si debba valutare se le immissioni di rumore siano lecite o meno.
Tale limite non è tassativo, in quanto non è previsto esplicitamente da una norma. I giudici, in genere, vi si attengono e considerano illecite tutte le immissioni che superino tale limite.
POSSONO ESSERE IMPEDITE TUTTE LE IMMISSIONI CHE SUPERINO LA NORMALE TOLLERABILITà?
Le industrie danno lavoro e producono ricchezze. Il giudice deve tentare di contemperare le esigenze della proprietà con quelle della produzione.
Il giudice dovrà innanzi tutto verificare se esiste la possibilità di ridurre con strumenti idonei il disturbo che lo stabilimento industriale causa ai vicini. In genere ciò è possibile mediante l’adozione di specifici accorgimenti tecnici (ad esempio: installazione di depuratori, pannelli di in sonorizzazione o altro).
Qualora sia impossibile adottare dei rimedi che consentano di ridurre nei limiti il disturbo che l’attività industriale arreca ai vicini, si dovrà scegliere tra due possibilità:
- si consentirà la prosecuzione dell’attività industriale inquinante o disturbante, dietro pagamento di un indennizzo al vicino che subisce il disturbo;
- oppure, si inibirà la prosecuzione dell’attività industriale in quella sede.
Il giudice, nel decidere simili controversie, può anche tener conto del fatto che sia precedente la costruzione e quindi l’inizio dell’attività “inquinante”.
Benché tale circostanza non sia decisiva, il fatto che quel particolare tipo di attività industriale sia risalente nel tempo e precedente al sorgere delle vicine abitazioni può influenzare la decisione e convincere il giudicante a consentire la prosecuzione dell’attività industriale, seppur previo versamento di un equo indennizzo.
La prosecuzione dell’attività industriale non può essere consentita quando pregiudica il diritto alla salute previsto dall’art. 32 della Costituzione.
I giudici hanno spesso mostrato una certa sensibilità per i problemi di chi possiede un vicino rumoroso o che produca fumi, vapori o altre immissioni inquinanti. La tutela della salute viene prima di ogni altra esigenza. Si è deciso che anche se l’esigenza di tutelare la salute è incontrasto con le esigenze della produzione industriale, non si possono autorizzare intollerabili.
Il diritto alla salute prevale sui bisogni della produzione.
ESISTONO NORME SPECIFICHE CHE VIETINO LE IMMISSIONI INQUINANTI FISSANDO IN MODO PRECISO I LIMITI ENTRO CUI LE IMMISSIONI SIANO CONSENTITE?
- La legge antismog n. 615/66, rimasta in vigore soltanto per quanto riguarda gli impianti termici di uso civile;
- Il D.P.R. n. 203/88 sull’inquinamento di impianti industriali; tale normativa ha introdotto dei limiti per gli impianti industriali e ha anche reso necessaria una specifica autorizzazione sia per quanto concerne i nuovi impianti che i vecchi (prevedendo anche che si possa ordinare la trasformazione o la delocalizzazione degli impianti industriali non in regola con i limiti di legge); l’art. 3 della legge n. 61/94 ha attribuito alle province i procedimenti e i controlli tecnici in materia d’inquinamento atmosferico;
- La legge 319/76 e il D.P.R. 133/92 sull’inquinamento idrico;
- La legge n. 349/86 e, il D.P.C.M. DEL 1991 che ha introdotto dei limiti all’iquinamento da rumore.
Quando i limiti di inquinamento stabiliti dalle norme sopra citate vengano superati dovrebbero intervenire gli organismi pubblici competenti.
COSA FARE CONTRO L’INQUINAMENTO?
Il cittadino può segnalare simili situazioni all’autorità pubblica competente (per i rumori: il Sindaco del proprio Comune; per l’inquinamento industriale le Province). Tali organismi pubblici chiederanno la collaborazione degli uffici competenti esistenti presso le Aziende Sanitarie Locali, i quali faranno eseguire i complicati accertamenti necessari e, qualora fosse rilevata una violazione di legge, prenderanno provvedimenti.
COSA FARE SE SI HA UN URGENZA DI OTTENERE UNA TUTELA CONTRO LE IMMISSIONI DEL VICINO O SE L’AUTORITà PUBBLICA INTERPELLATA NON PRENDE PROVVEDIMENTI?
L’intervento dell’autorità pubblica può richiedere anche molto tempo.
Per tale motivo può essere preferibile (anche se comporta maggiori costi) chiedere immediatamente tutela al giudice.
Si dovrà procedere davanti al tribunale se le immissioni provengano da un industria, un laboratorio artigianale o commerciale o un magazzino.
In questi casi, soprattutto quando si tratti di rumori intollerabili o di fumi o gas nocivi per la salute, si può chiedere al giudice di pronunciare un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.. Se si intraprende un azione d’urgenza, non sarà necessario attendere una vera e propria sentenza ( per la quale in genere ci vogliono diversi anni) per ottenere una tutela contro l’inquinamento o le immissioni. Il giudice se riterrà che ci siano gli elementi, assunte informazioni sommarie e sentite le parti, ordinerà la cessazione dell’immissione del rumore, fumo o altro, salva la prosecuzione della causa per la conferma del provvedimento.
OCCORRE SEMPRE LA VIOLAZIONE DI UNA DELLE NORME SPECIALI CONTRO L’INQUINAMENTO PER TUTELARE IL DIRITTO A VIVERE IN UN AMBIENTE SALUTARE?
Il semplice ricorso a queste norme non è sufficiente a tutelare chi risieda a poca distanza da una azienda inquinante.
In questi casi conviene invocare davanti a un giudice la tutela prevista dall’art. 844 del Codice Civile.
Questa norma vieta, a prescindere dalla violazione di specifici limiti legislativi, le immissioni del fumo, calore, vapore, rumori, scuotimenti che siano lesive della salute di chi le riceve. Quindi, anche se le norme contro l’inquinamento in vigore sono rispettate, si può chiedere al giudice che venga fatta cessare un’immissione di fumo, rumore o altro.
SI Può CHIEDERE ANCHE IL RISARCIMENTO DEL DANNO?
Chi è stato esposto a immissioni nocive può chiedere il risarcimento del danno alla salute e di ogni altro danno eventualmente subito(ad esempio, danni alla staticità della casa dovuta a vibrazioni prodotte da una vicina fabbrica).
In materia d’immissioni da rumori eccessivi si presume l’esistenza di un danno alla salute.
Le immissioni acustiche intollerabili comportano automaticamente una lesione del bene salute e quindi, per ottenere il risarcimento, non va provato specificamente il danno conseguente a tale lesione, danno che il giudice quantificherà in base a equità.
Avv. Elena Discepoli