Revisione assegno di mantenimento
La vendita di un immobile da parte dell’obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento non comporta la riduzione dell’importo dell’assegno stesso.
La cessione del bene anche se fonte di reddito per l'obbligato non costituisce di per sé giustificato motivo di revisione della somma stabilita in sede di separazione in favore dell'altro coniuge.
Per ottenere dal giudice la riduzione dell'assegno non è sufficiente far presente un semplice peggioramento delle proprie condizioni economiche, essendo necessario dimostrare che in seguito all'atto di disposizione è cambiato il complessivo equilibrio economico fissato in sede di separazione.
Cassazione civile , sez. I, 08 maggio 2008, n. 11487
La vendita di un immobile da parte dell’obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento non comporta la riduzione dell’importo dell’assegno stesso.
La cessione del bene anche se fonte di reddito per l'obbligato non costituisce di per sé giustificato motivo di revisione della somma stabilita in sede di separazione in favore dell'altro coniuge.
Per ottenere dal giudice la riduzione dell'assegno non è sufficiente far presente un semplice peggioramento delle proprie condizioni economiche, essendo necessario dimostrare che in seguito all'atto di disposizione è cambiato il complessivo equilibrio economico fissato in sede di separazione.
Cassazione civile , sez. I, 08 maggio 2008, n. 11487