Parcheggi a pagamento. Furto d'auto.

Il custode in un parcheggio a pagamento è responsabile del furto di una autovettura, laddove le condizioni generali del contratto escludano una simile responsabilità?

(Cass. civ., sent. n. 5387/2007)

La Suprema Corte ribadisce il proprio orientamento secondo cui il contratto di parcheggio delle autovetture è un contratto atipico per la cui disciplina occorre fare riferimento alle norme relative al deposito e che pertanto comporta l'affidamento del veicolo al gestore del parcheggio con l'obbligo di custodirlo e di restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato (Cassazione civile, sez. III, 23 agosto 1990, n. 8615, nello stesso senso anche Cass. Civ., sez. III, 25 febbraio 1981, n. 1144). Con riferimento, poi, al parcheggio meccanizzato, la Corte ha precisato che oggetto del contratto di parcheggio meccanizzato (ricorrente nell'ipotesi in cui sussiste la predisposizione di un'area di parcheggio di veicoli, alla quale si accede attraverso sistemi automatici e sono previsti sistemi automatici di pagamento della prestazione e prelievo del veicolo, nella specie parcheggio presso un aeroporto), è la messa a disposizione di uno spazio insieme alla custodia del veicolo, atteso che l'offerta della prestazione di parcheggio, cui segue l'accettazione attraverso l'immissione del veicolo nell'area, ingenera l'affidamento che in essa sia compresa la custodia, restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall'impresa che gestisce il parcheggio, che escludano un obbligo di custodia (nella specie richiamate nella scheda fornita dagli apparecchi automatici) poiché – per il modo rapidissimo in cui il contratto si conclude – è legittimo ritenere che tale conoscenza sfugga all'utente» (Cassazione civile, sez. III, 26 febbraio 2004, n. 3863).
Le condizioni generali di contratto laddove escludono la responsabilità del gestore devono intendersi vessatorie e come
tale soggetta a specifica approvazione per iscritto.