Costituire e gestire Associazioni e Comitati
La procedura per costituire una associazione culturale è uguale a quella richiesta per qualsiasi associazione.
E' necessario redigere atto costitutivo e statuto, con alcuni requisiti, e registralo all'agenzia delle entrate. Questo sia per tutelare il nome e l'attività dell'associazione, sia per godere dei benefici fiscali previsti dalla legislazione tributaria.
Ecco i passaggi necessari (ricordo che non serve l'intervento di un notaio):
1) stabilire lo scopo della futura associazione e la sua attività specifica;
2) riunire almeno 3 soci fondatori;
3) redarre atto costitutivo e statuto dell'associazione, (necessari per aprire una associazione culturale) inserendo tutti i requisiti previsti dalla Codice Civile e dalla legge fiscale;
4) stampare due copie dell'atto costitutivo e dello statuto datati e firmati dai soci Fondatori;
5) recarsi all'Agenzia delle Entrate per la registrazione dell'associazione (necessaria per ottenere i benefici fiscali) e la richiesta di codice fiscale
Una volta registrata, avete terminato la procedura per creare una associazione culturale, che da quel momento può iniziare la sua attività.
Nell'ambito delle loro attività, le associazioni culturali beneficiano di importanti agevolazioni. Infatti sono da considerarsi non commerciali, e quindi non soggetti a tassazione, i corrispettivi ricavati da:
- quote associative dei soci e gli altri contributi versati dai soci all'associazione;
- donazioni ricevute dall'associazione;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente;
- i corrispettivi ricavati dalla cessione, anche a terzi, di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
Inoltre, le associazioni cultuarli possono sempre svolgere attività di prestazioni di servizi verso i loro soci, svolte in diretta attuazione degli scopi sociali, che sono considerate fiscalmente irrilevanti. Ciò significa la possibilità di chiedere corrispettivi ai soci per la partecipazione alle attività dell'associazione (corsi, stage, riunioni ecc....). I corrispettivi percepiti da queste attività non sono soggetti a tassazione e sussiste solamente l'obbligo di redarre annualmente un rendiconto contabile.
Per esercitare tali attività verso i soci non è necessaria P Iva e i corrispettivi raccolti non sono soggetti a tassazione, sempre che lo statuto preveda i requisiti richiesti dalla legge fiscale. Infatti, è fondamentale che lo statuto dell'associazione accolga i seguenti principi:
1) il divieto di distribuire utili fra i soci;
2) in caso di scioglimento dell'associazione, l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoga;
3) disciplina uniforme del rapporto associativo in modo da garantire l'effettività del medesimo, garantendo a tutti i soci il diritto di voto in assemblea;
4) obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico finanziario;
5) la libera eleggibilità degli organi associativi, la sovranità dell'assemblea, i criteri per l'ammissione ed esclusione dei soci, i criteri di pubblicità per l'assemblea, le deliberazioni e i bilanci;
6) intrasmissibilità della quota o del contributo associativo.
Inoltre l'ente potrà effettuare, in via marginale e al solo scopo di finanziarsi, attività commerciale, da intendersi come attività svolta verso terzi non soci e altre attività tipicamente commerciali ( pubblicità, sponsorizzazioni). L'attività commerciale sempre tassata, anche se in modo agevolato grazie ad uno speciale regime fiscale.
E' importante ricordare che le somme ricavate rappresentano il patrimonio dell'associazione e non possono essere distribuite dai soci. Comunque, i soci fondatori potranno ricevere un corrispettivo per la loro attività svolta a favore dell'associazione.
L'oggetto sociale di un'associazione culturale può essere il più vario: corsi di fotografia, pittura, musica ecc....., promozione dell'arte, diritti civili, ritrovi ludici, hobbistica, inviti alla lettura, cinema ecc....... Da evidenziare il forte sviluppo di associazioni culturali che svolgono la loro attività prevalentemente tramite siti web o facebook grazie a forum, blog, distribuzione di e-book, eventi online.
Gli organi sociali di un'associazione culturale sono comuni a tutti gli enti associativi:
- il presidente, che rappresenta l'associazione e la dirige;
- il consiglio direttivo, formato dal presidente e da almeno due consiglieri, a cui spettano le decisioni relative all'attività dell'associazione e alla parte economica finanziaria;
- l'assemblea dei soci, che si riunisce annualmente e approva il bilancio e nomina gli amministratori.
Avv. Elena Discepoli