SEPARAZIONE: CASA FAMILIARE E RELAZIONE MORE UXORIO DEL CONIUGE AFFIDATARIO
In tema di separazione dei coniugi, vige il criterio della preferenza dell'assegnazione della casa coniugale al coniuge separato affidatario della prole, stabilito dall'art. 155, comma 4, c.c. per soddisfare l'interesse del figlio minore alla conservazione dell'habitat domestico.
Questo va inteso come centro degli affetti, interessi e consuetudini nei quali si esprime e si articola la vita familiare.
Per tale ragione, la Corte di Cassazione (Sez. I, 16 aprile 2008, n. 9995) ha cassato con rinvio la decisione con la quale i giudici di merito avevano restituito al ricorrente la casa coniugale di sua proprietà, giacché la moglie intratteneva una relazione "more uxorio" con un altro uomo, stabilmente introdotto nella abitazione, divenuta centro di riferimento degli affari imprenditoriali del convivente.
La Corte ha preliminarmente chiarito che, nel caso di specie, non poteva trovare applicazione l’art. 155 quater c.c., introdotto dalla novella di cui alla l. n. 54/06, in forza del quale “il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario conviva "more uxorio"”, atteso che i fatti di causa erano anteriori all’entrata in vigore della nuova disciplina; difatti, al di fuori della previsione di cui all’art. 4, comma 1, l. n. 54/06, dette disposizioni non possono trovare applicazione, non contenendo la novella del 2006 alcuna disposizione che deroghi al principio generale della irretroattività della legge, sancito dall'art. 11 delle preleggi.
In tema di separazione dei coniugi, vige il criterio della preferenza dell'assegnazione della casa coniugale al coniuge separato affidatario della prole, stabilito dall'art. 155, comma 4, c.c. per soddisfare l'interesse del figlio minore alla conservazione dell'habitat domestico.
Questo va inteso come centro degli affetti, interessi e consuetudini nei quali si esprime e si articola la vita familiare.
Per tale ragione, la Corte di Cassazione (Sez. I, 16 aprile 2008, n. 9995) ha cassato con rinvio la decisione con la quale i giudici di merito avevano restituito al ricorrente la casa coniugale di sua proprietà, giacché la moglie intratteneva una relazione "more uxorio" con un altro uomo, stabilmente introdotto nella abitazione, divenuta centro di riferimento degli affari imprenditoriali del convivente.
La Corte ha preliminarmente chiarito che, nel caso di specie, non poteva trovare applicazione l’art. 155 quater c.c., introdotto dalla novella di cui alla l. n. 54/06, in forza del quale “il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario conviva "more uxorio"”, atteso che i fatti di causa erano anteriori all’entrata in vigore della nuova disciplina; difatti, al di fuori della previsione di cui all’art. 4, comma 1, l. n. 54/06, dette disposizioni non possono trovare applicazione, non contenendo la novella del 2006 alcuna disposizione che deroghi al principio generale della irretroattività della legge, sancito dall'art. 11 delle preleggi.