Decreto ingiuntivo. Pagamento in corso di causa.
Quali effetti produce il pagamento in corso di causa del decreto ingiuntivo?
Cassazione civile, sentenza 18 maggio 2007, n. 11660
La corte ribadisce il proprio orientamento secondo cui:
l'opposizione non è azione di impugnazione della validità del decreto ingiuntivo e non si esaurisce nella verifica del controllo della legittimità originaria del decreto. ma introduce un ordinario giudizio di cognizione, diretto all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere con il ricorso per ingiunzione, nel quale il creditore opposto ad il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto.
* Pertanto, la sentenza che decida sull’opposizione, cosi come dove accogliere la pretesa creditoria rigettando l'opposizione qualora riscontri che le relative condizioni, pur se mancanti all'atto di quel ricorso, sussistano al momento della decisione, analogamente dove respingere la protesa medesima, accogliendo l'opposizione e revocando il decreto, qualora accerti, su eccezione del debitore, che all'indicato momento il credito sia estinto, per effetto di successivo adempimento senza riserve dell'obbligato, salvo il riflesso, sulla regolamentazione della spese, del fatto che tale adempimento sia intervenuto o sia stato eccepito solo nel corso del giudizio di opposizione.
Quali effetti produce il pagamento in corso di causa del decreto ingiuntivo?
Cassazione civile, sentenza 18 maggio 2007, n. 11660
La corte ribadisce il proprio orientamento secondo cui:
l'opposizione non è azione di impugnazione della validità del decreto ingiuntivo e non si esaurisce nella verifica del controllo della legittimità originaria del decreto. ma introduce un ordinario giudizio di cognizione, diretto all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere con il ricorso per ingiunzione, nel quale il creditore opposto ad il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto.
* Pertanto, la sentenza che decida sull’opposizione, cosi come dove accogliere la pretesa creditoria rigettando l'opposizione qualora riscontri che le relative condizioni, pur se mancanti all'atto di quel ricorso, sussistano al momento della decisione, analogamente dove respingere la protesa medesima, accogliendo l'opposizione e revocando il decreto, qualora accerti, su eccezione del debitore, che all'indicato momento il credito sia estinto, per effetto di successivo adempimento senza riserve dell'obbligato, salvo il riflesso, sulla regolamentazione della spese, del fatto che tale adempimento sia intervenuto o sia stato eccepito solo nel corso del giudizio di opposizione.