Protesto cambiario illegittimo

L’illegittimo protesto cambiaro configura un danno in re ipsa.

Il protesto cambiario, conferendo pubblicità ipso facto all'insolvenza del debitore, non è destinato ad assumere rilevanza soltanto in un'ottica commerciale-imprenditoriale, ma si risolve in una più complessa vicenda di indubitabile discredito, tanto personale quanto patrimoniale, per chi lo subisce, così che esso, ove illegittimamente sollevato e
privo di una conseguente ed efficace rettifica, deve ritenersi idoneo a provocare un danno patrimoniale anche sotto il profilo della lesione dell'onore e della reputazione del protestato come persona, al di là ed a prescindere dai suoi eventuali interessi commerciali. In questo caso il danno può ritenersi in re ipsa e, ai fini del relativo risarcimento, il giudice farà uso del potere di liquidazione equitativa.

Cass. civ. n. 14977 del 20 giugno 2006