Domanda di divorzio.
DECORRENZA DEL TERMINE PER PROPORRE LA DOMANDA DI DIVORZIO

Nel caso in cui i coniugi siano comparsi davanti al Presidente del Tribunale in un giudizio di separazione poi estintosi, ed abbiano successivamente riproposto la domanda, il termine di tre anni previsto dall'art. 3 della legge 898/70 decorre dalla prima o dalla seconda comparizione?

Cassazione civile, sez. I, 18 luglio 2005, n. 15157


Il termine decorre dalla prima comparizione. La Cassazione ha affermato che al fine della proponibilità della domanda di divorzio, che venga fondata su sentenza di separazione giudiziale ovvero su omologazione di separazione consensuale, e per il caso in cui vi sia stato in precedenza un altro procedimento di separazione, poi estintosi, la comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, in detta pregressa procedura, è idonea a segnare il giorno iniziale per il computo del prescritto periodo di ininterrotta separazione, tenuto conto che tale comparizione personale comporta la formale constatazione della volontà dei coniugi di cessare la convivenza, e che gli effetti della stessa non restano travolti dall'estinzione del relativo processo.