RESPONSABILITA’ DEGLI EREDI RIGUARDO I DEBITI DEL DE CUIUS
SE SI ACCETTA L’EREDITà SI RISPONDE ANCHE PER I DEBITI DEL DEFUNTO.
I DEBITI GRAVANO SUI COEREDI IN PROPORZIONE DELLE LORO QUOTE EREDITARIE.
CIO' ALMENO CHE IL TESTATORE ABBIA DISPOSTO DIVERSAMENTE.
I CREDITORI DEL DEFUNTO POTRANNO RIVOLGERSI AI SUOI EREDI. COSì FACENDO
POTRANNO OTTENERE IL PAGAMENTO SOLTANTO PER UNA PARTE DEL LORO
CREDITO E, PER PRECISIONE, SOLTANTO PER UNA QUOTA DEL DEBITO PROPORZIONALE ALLA QUOTA DEL PATRIMONIO EREDITARIO CHE SPETTA ALL’EREDE CUI SI SONO RIVOLTI. NEL CASO IN CUI IL CREDITORE DEL DEFUNTO ABBIA ISCRITTO IPOTECA SU UNO DEI BENI FACENTI PARTE DELL’EREDITà, POTRA AGIRE PER OTTENERE IL PAGAMENTO DELL’INTERO CREDITO GARANTITO NEI CONFRONTI DELL’EREDE A CUI VENGA ASSEGNATO IL BENE IPOTECATO. L’EREDE POTRà CHIEDERE AGLI ALTRI COEREDI CHE GLI RIMBORSINO QUANTO EGLI HA PAGATO IN ECCESSO RISPETTO ALLA QUOTA DI DEBITO DI SUA COMPETENZA.
QUANDO VI SIA LA POSSIBILITà CHE I DEBITI DEL DEFUNTO POSSANO SUPERARE IL VALORE DEL SUO PATRIMONIO CONVIENE ACCETTARE L’EREDITA' CON BENEFICIO D’INVENTARIO.
L’EREDE CHE ABBIA EFFETTUATO L’ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D’INVENTARIO NON è TENUTO AL PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI OLTRE IL VALORE DEI BENI A LUI PERVENUTI.
PER ACCETTARE L’EREDITà CON BENEFICIO D’INVENTARIO, BISOGNA RENDERE APPOSITA DICHIARAZIONE A UN NOTAIO O AL CANCELLIERE DEL TRIBUNALE DEL LUOGO IN CUI IL DEFUNTO AVEVA L’ULTIMO DOMICILIO.
PER RINUNCIARE ALL’EREDITà SI DEVE EFFETTUARE UNA DICHIARAZIONE A UN NOTAIO O AL CANCELLIERE DEL TRIBUNALE DEL LUOGO IN CUI IL DEFUNTO AVEVA L’ULTIMO DOMICILIO.
SE GLI EREDI HANNO RINUNCIATO ALL’EREDITà RISPONDONO DEI DEBITI DEL DEFUNTO SE DURANTE L’ARCO DELLA VITA IL DEFUNTO ABBIA FATTO LORO FIRMARE DELLE GARANZIE.
Avv. Elena Discepoli
SE SI ACCETTA L’EREDITà SI RISPONDE ANCHE PER I DEBITI DEL DEFUNTO.
I DEBITI GRAVANO SUI COEREDI IN PROPORZIONE DELLE LORO QUOTE EREDITARIE.
CIO' ALMENO CHE IL TESTATORE ABBIA DISPOSTO DIVERSAMENTE.
I CREDITORI DEL DEFUNTO POTRANNO RIVOLGERSI AI SUOI EREDI. COSì FACENDO
POTRANNO OTTENERE IL PAGAMENTO SOLTANTO PER UNA PARTE DEL LORO
CREDITO E, PER PRECISIONE, SOLTANTO PER UNA QUOTA DEL DEBITO PROPORZIONALE ALLA QUOTA DEL PATRIMONIO EREDITARIO CHE SPETTA ALL’EREDE CUI SI SONO RIVOLTI. NEL CASO IN CUI IL CREDITORE DEL DEFUNTO ABBIA ISCRITTO IPOTECA SU UNO DEI BENI FACENTI PARTE DELL’EREDITà, POTRA AGIRE PER OTTENERE IL PAGAMENTO DELL’INTERO CREDITO GARANTITO NEI CONFRONTI DELL’EREDE A CUI VENGA ASSEGNATO IL BENE IPOTECATO. L’EREDE POTRà CHIEDERE AGLI ALTRI COEREDI CHE GLI RIMBORSINO QUANTO EGLI HA PAGATO IN ECCESSO RISPETTO ALLA QUOTA DI DEBITO DI SUA COMPETENZA.
QUANDO VI SIA LA POSSIBILITà CHE I DEBITI DEL DEFUNTO POSSANO SUPERARE IL VALORE DEL SUO PATRIMONIO CONVIENE ACCETTARE L’EREDITA' CON BENEFICIO D’INVENTARIO.
L’EREDE CHE ABBIA EFFETTUATO L’ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D’INVENTARIO NON è TENUTO AL PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI OLTRE IL VALORE DEI BENI A LUI PERVENUTI.
PER ACCETTARE L’EREDITà CON BENEFICIO D’INVENTARIO, BISOGNA RENDERE APPOSITA DICHIARAZIONE A UN NOTAIO O AL CANCELLIERE DEL TRIBUNALE DEL LUOGO IN CUI IL DEFUNTO AVEVA L’ULTIMO DOMICILIO.
PER RINUNCIARE ALL’EREDITà SI DEVE EFFETTUARE UNA DICHIARAZIONE A UN NOTAIO O AL CANCELLIERE DEL TRIBUNALE DEL LUOGO IN CUI IL DEFUNTO AVEVA L’ULTIMO DOMICILIO.
SE GLI EREDI HANNO RINUNCIATO ALL’EREDITà RISPONDONO DEI DEBITI DEL DEFUNTO SE DURANTE L’ARCO DELLA VITA IL DEFUNTO ABBIA FATTO LORO FIRMARE DELLE GARANZIE.
Avv. Elena Discepoli