Coniugi separati: ripresa della coabitazione
I coniugi legalmente separati che riprendono la coabitazione, anche se conducendo vite separate e dormendo in camere separate, si presumono riconciliati?
Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 21 marzo – 25 maggio 2007, n. 12314.
Con la sentenza in esame, la Suprema Corte ha stabilito che la coabitazione, pur non integrando di per sé la vera e propria convivenza coniugale (potendo il vivere sotto lo stesso tetto non essere accompagnato da comportamenti volti ad una totale condivisione della vita familiare), tuttavia assume, anche in relazione alla sua durata, un forte valore presuntivo, per la sua idoneità a dimostrare la volontà dei coniugi di superare il precedente stato.
L'elemento oggettivo del ripristino della coabitazione tra i coniugi, quindi, è potenzialmente idoneo a fondare il positivo convincimento del giudice quanto all'avvenuta riconciliazione; con la conseguenza che spetterà al coniuge interessato a negarla dimostrare che il nuovo assetto posto in essere, per accordi intercorsi tra le parti o per le modalità di svolgimento della vita familiare sotto lo stesso tetto, era tale da non integrare una ripresa della convivenza, e quindi da non configurarsi come evento riconciliativo (Cass. 12428/2001, cit.).
I coniugi legalmente separati che riprendono la coabitazione, anche se conducendo vite separate e dormendo in camere separate, si presumono riconciliati?
Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 21 marzo – 25 maggio 2007, n. 12314.
Con la sentenza in esame, la Suprema Corte ha stabilito che la coabitazione, pur non integrando di per sé la vera e propria convivenza coniugale (potendo il vivere sotto lo stesso tetto non essere accompagnato da comportamenti volti ad una totale condivisione della vita familiare), tuttavia assume, anche in relazione alla sua durata, un forte valore presuntivo, per la sua idoneità a dimostrare la volontà dei coniugi di superare il precedente stato.
L'elemento oggettivo del ripristino della coabitazione tra i coniugi, quindi, è potenzialmente idoneo a fondare il positivo convincimento del giudice quanto all'avvenuta riconciliazione; con la conseguenza che spetterà al coniuge interessato a negarla dimostrare che il nuovo assetto posto in essere, per accordi intercorsi tra le parti o per le modalità di svolgimento della vita familiare sotto lo stesso tetto, era tale da non integrare una ripresa della convivenza, e quindi da non configurarsi come evento riconciliativo (Cass. 12428/2001, cit.).