Investimento del pedone

Il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, il cui avvistamento, poi, implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento.

Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere esclusa la responsabilità del conducente, è necessario che lo stesso si sia trovato, per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso; occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale e a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel suo comportamento.

Cassazione penale , sez. IV, 12 giugno 2007, n. 34111