Come costituire una associazione sportiva dilettantistica
Un' associazione sportiva dilettantistica è un ente associativo che ha come scopo la promozione dell'attività sportiva tra amatori, quindi tra persone che non svolgono professionalmente attività sportiva. Fondamentale è quindi la didattica e l'istruzione della disciplina sportiva nei confronti di principianti.
Si possono definire associazioni sportive dilettantistiche quelle associazioni che svolgono attività sportive ritenute dilettantistiche dai regolamenti del CONI, e che vengono registrate nell'apposito albo tenuto dal Coni. Infatti, per beneficiare della legislazione fiscale di favore prevista per tali enti, è necessario l'iscrizione alla Federazione Sportiva di riferimento (o in alternativa ad un Ente di Promozione Sportiva), e successivamente all'albo del CONI.
Per costituire una associazione sportiva dilettantistica è necessario:
1) stabilire gli scopi dell'associazione e l'attività sportiva praticata. E' necessario prevedere almeno 3 soci fondatori, che formeranno il primo Consiglio Direttivo;
2) preparare, in duplice copia originale, atto costitutivo e statuto, necessari per creare una associazione sportiva, inserendo tutti i requisiti previsti dalla Codice Civile , dalla legge fiscale ( TUIR) e dalla legge 289/2002, art. 90 , che regola i requisiti delle associazioni sportive dilettantistiche. In merito leggi gli altri articoli di questa sezione;
3) recarsi all'Agenzia delle Entrate per la registrazione dell'associazione (indispensabile per ottenere i benefici fiscali previsti dal nostro ordinamento). E' necessario richiedere l'attribuzione del Codice Fiscale, pagare la tassa di registro, acquistare i bolli da applicare agli atti, ed infine presentare l’atto costitutivo e lo statuto in duplice copia (la procedura è quella di “registrazione atti privati”).
4) chiedere l'iscrizione al registro della Federazione Sportiva nazionale di riferimento (o Ente di Promozione Sportiva) e successivamente iscrivere l'associazione al registro telematico del CONI. Solo con questa iscrizione l'associazione sportiva dilettantistica è validamente costituita e potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali. In alternativa all'iscrizione alle Federazioni Sportive, l'associazione potrà affiliarsi ad un Ente di Promozione Sportiva operante a livello nazionale.
Quindi, per fondare un’associazione sportiva dilettantistica non è necessario una atto notarile, e non è nemmeno necessario il riconoscimento governativo, che implica una procedura lunga e costosa. Infatti, la stragrande maggioranza delle associazioni e degli altri enti no profit non è riconosciuta. La procedura descritta è necessaria sia per ottenere i benefici fiscali previsti dalle leggi tributarie, sia per tutelare civilmente l'associazione e i suoi soci.
Nello statuto e nell’atto costitutivo dell’ associazione devono essere riconoscibili alcuni elementi, considerati indispensabili: la denominazione dell’ente, lo scopo, la sede legale, il patrimonio, l'organizzazione, le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni per la loro ammissione, la rappresentanza conferita al presidente o amministratore dell’ente.
Di basa, le ASD sono delle normali associazioni, a cui vanno applicate le comuni regole in tema di organizzazione e gestione. Saranno quindi previsti il presidente, che coordina la vita associativa, il consiglio direttivo, che è l'organo esecutivo, e l'assemblea dei soci, che approva il bilancio annuale e nomina gli organi associativi.
Inoltre, per fondare una associazione sportiva dilettantistica, devono essere recepite nello statuto le seguenti regole:
- obbligo di inserire nella denominazione sociale la finalità sportiva e la dizione “dilettantistica”;
- assenza di fini di lucro e il divieto di distribuire utili tra i soci;
- rispetto del principio di democrazia interna;
- prevedere l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, con relative attività didattiche e di aggiornamento;
- divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina sportiva;
- gratuità degli incarichi degli amministratori (nb: i soci istruttori possono comunque essere remunerati);
- devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento;
- obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonchè agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e dell’Ente di Promozione Sportiva a cui ci si affilia.
E' quindi fondamentale una corretta redazione dello statuto e dell'atto costitutivo che, oltre a rispettare tutte le prescrizioni legali e fiscali, dovranno prevedere le attività essenziali perchè l'associazione possa essere considerata una ASD. In mancanza di tali elementi l'iscrizione alla Federazione Sportiva o all'Associazione di Promozione Sportiva potrà essere rifiutata.
Come già specificato, l'associazione dovrà organizzare una scuola sportiva o dei corsi rivolti ad amatori e atleti dilettanti. I corsi potranno riguardare sia l'attività sportiva di riferimento (calcio, danza, box ecc.....) sia le attività sportive connesse ( preparazione atletica, palestra ecc....).
La principale agevolazione, riguarda la non tassabilità dei corrispettivi ricevuti dai soci per frequentare i corsi sportivi organizzati dall'associazione. In pratica, l'attività sportiva nei confronti dei soci è considerata non commerciale e per svolgerla non è necessario aprire Partita Iva. L'associazione, potrà quindi ricevere tali corrispettivi senza alcun obbligo fiscale, e con il solo dovere di rendicontazione tramite il bilancio annuale.
Altro importante beneficio fiscale, riguarda la possibilità di corrispondere ai soci istruttori compensi per la loro attività. Tali compensi, fino ad un certo limite, non sono soggetti ad alcuna tassazione.
Avv.Elena Discepoli