Decreto ingiuntivo. Pagamento parziale.
In caso di pagamento successivo all'emissione del decreto ingiuntivo, l'accertamento del credito va fatto dal giudice dell'opposizione, oppure da quello dell'esecuzione?
(Cassazione civile, sent. n. 6514/2007)
La S.C. ribadisce il proprio orientamento secondo cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità. o di validità del decreto medesimo ma si estende all’accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non già solo a quella anteriore all’emissione del decreto ingíuntivo. Da ciò consegue che il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, la eccezione di pagamento formulata dall’opponente con l’atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve revocare totalmente il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l’eventuale posteriorità dell’accertato fatto estintivo rispetto al momento dell’emissione, sostituendo all’originario decreto ingiuntivo la sentenza di condanna al pagamento dei residui importi del credito. Tale principio, aggiunge il S.C., trova del resto testuale riscontro nell’articolo 653 comma 2 Cpc, secondo cui “se la opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza”. In tal senso del resto si sono espresse da tempo le Su (7448/93) che hanno composto un contrasto insorto al riguardo in quanto parte della giurisprudenza aveva ritenuto che non potesse revocarsi il decreto ingiuntivo in caso di pagamento successivo, rilevabile solo in sede di esecuzione (più recentemente Cassazione 1657/04; Cassazione 15186/03; Cassazione 15339/00).
In caso di pagamento successivo all'emissione del decreto ingiuntivo, l'accertamento del credito va fatto dal giudice dell'opposizione, oppure da quello dell'esecuzione?
(Cassazione civile, sent. n. 6514/2007)
La S.C. ribadisce il proprio orientamento secondo cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità. o di validità del decreto medesimo ma si estende all’accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non già solo a quella anteriore all’emissione del decreto ingíuntivo. Da ciò consegue che il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, la eccezione di pagamento formulata dall’opponente con l’atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve revocare totalmente il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l’eventuale posteriorità dell’accertato fatto estintivo rispetto al momento dell’emissione, sostituendo all’originario decreto ingiuntivo la sentenza di condanna al pagamento dei residui importi del credito. Tale principio, aggiunge il S.C., trova del resto testuale riscontro nell’articolo 653 comma 2 Cpc, secondo cui “se la opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza”. In tal senso del resto si sono espresse da tempo le Su (7448/93) che hanno composto un contrasto insorto al riguardo in quanto parte della giurisprudenza aveva ritenuto che non potesse revocarsi il decreto ingiuntivo in caso di pagamento successivo, rilevabile solo in sede di esecuzione (più recentemente Cassazione 1657/04; Cassazione 15186/03; Cassazione 15339/00).