Assegno divorzio: cosa accade se uno dei coniugi diventa più ricco
Nel caso in cui il coniuge separato aumenti il proprio reddito per aver intrapreso una libera professione, il tribunale dovrà tenerne conto ai fini dell'assegno divorzile?
Cassazione civile n. 20204/2007
Al quesito, la S.C., ribadendo un orientamento consolidato, ha risposto negativamente.
Difatti, l'aumento del reddito può essere tenuto in considerazione solo nel caso in cui esso rappresenti lo sviluppo naturale naturale e prevedibile dell'attività svolta durante il matrimonio, mentre non possono essere valutati i miglioramenti che scaturiscano da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto e alle aspettative maturate nel corso del matrimonio e aventi carattere di eccezionalità, in quanto connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali ed imprevedibili: tali non possono essere considerati i miglioramenti economici relativi all'attività di lavoro subordinato svolta da ciascun coniuge durante la convivenza matrimoniale, i quali costituiscono evoluzione normale e prevedibile, ancorché non certa, del rapporto di lavoro (v., tra le altre, Cass., sentenze n. 19446 del 2005, n. 1487 del 2004);
Nella caso deciso, il successo economico conseguito dal ricorrente circa dieci anni dopo la cessazione della convivenza matrimoniale era derivato dalla sua attività libero-professionale, la quale, ha osservato la Corte, costituiva, rispetto alla precedente attività di pubblico dipendente, in qualità di Comandante provinciale dei vigili del fuoco, svolta in costanza di matrimonio, non già il frutto di un prevedibile sviluppo della carriera, ma un evento eccezionale, determinato dalla scelta di accedere al pensionamento anticipato e di dedicarsi alla professione autonoma, scelta all'evidenza non prevedibile sulla base di circostanze preesistenti e comportante assunzione di rischi.
Per tale ragione, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte d'Appello, che, invece, aveva tenuto in considerazione detto aumento.
Nel caso in cui il coniuge separato aumenti il proprio reddito per aver intrapreso una libera professione, il tribunale dovrà tenerne conto ai fini dell'assegno divorzile?
Cassazione civile n. 20204/2007
Al quesito, la S.C., ribadendo un orientamento consolidato, ha risposto negativamente.
Difatti, l'aumento del reddito può essere tenuto in considerazione solo nel caso in cui esso rappresenti lo sviluppo naturale naturale e prevedibile dell'attività svolta durante il matrimonio, mentre non possono essere valutati i miglioramenti che scaturiscano da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto e alle aspettative maturate nel corso del matrimonio e aventi carattere di eccezionalità, in quanto connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali ed imprevedibili: tali non possono essere considerati i miglioramenti economici relativi all'attività di lavoro subordinato svolta da ciascun coniuge durante la convivenza matrimoniale, i quali costituiscono evoluzione normale e prevedibile, ancorché non certa, del rapporto di lavoro (v., tra le altre, Cass., sentenze n. 19446 del 2005, n. 1487 del 2004);
Nella caso deciso, il successo economico conseguito dal ricorrente circa dieci anni dopo la cessazione della convivenza matrimoniale era derivato dalla sua attività libero-professionale, la quale, ha osservato la Corte, costituiva, rispetto alla precedente attività di pubblico dipendente, in qualità di Comandante provinciale dei vigili del fuoco, svolta in costanza di matrimonio, non già il frutto di un prevedibile sviluppo della carriera, ma un evento eccezionale, determinato dalla scelta di accedere al pensionamento anticipato e di dedicarsi alla professione autonoma, scelta all'evidenza non prevedibile sulla base di circostanze preesistenti e comportante assunzione di rischi.
Per tale ragione, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte d'Appello, che, invece, aveva tenuto in considerazione detto aumento.