INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Il contribuente, se vi sono "obiettive condizioni di incertezza" nella normativa, può rivolgere un quesito all'amministrazione finanziaria, che deve rispondere entro 120 giorni. Se la risposta non arriva entro questo termine si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione prospettata dal contribuente (si applica, cioè, il c. d. "silenzio assenso").
L'ambito oggettivo dell'interpello è circoscritto alla interpretazione di norme primarie e secondarie, con esclusione di tutti gli atti privi di contenuto normativo quali, a titolo meramente esemplificativo, a circolari, risoluzioni, istruzioni, note ed atti similari.
L'interpello può essere attivato anche dal procuratore generale o speciale del contribuente. In tal caso la procura deve essere conferita secondo le formalità stabilite dall'art. 63 del D. P. R. n. 600 del 1973.
L'istanza di interpello deve essere scritta in carta libera e spedita per raccomandata con avviso di ricevimento. I fogli su cui è scritta l'istanza non devono essere inseriti in una busta, ma piegati in due o anche tre parti ( per adeguare il plico al formato prescritto dalle poste), i cui bordi vanno fermati con colla. Su una facciata del plico va scritto l'indirizzo, sull'altra il mittente. In alternativa, l'istanza può anche essere consegnata direttamente. In tal caso sarà rilasciata apposita ricevuta con relativo numero di protocollo.
L'istanza va presentata alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.
L'istanza deve essere presentata "prima" di applicare la norma di cui si chiede la corretta interpretazione.
La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
L'istanza deve contenere:

- i dati identificativi del contribuente ed, eventualmente, del suo legale rappresentante,

- la descrizione del caso concreto e personale che deve essere "circostanziata e specifica". Questo significa che il contribuente deve esporre nei dettagli la sua situazione personale e il problema interpretativo che l'amministrazione dovrebbe risolvere,

- il domicilio del contribuente (o della persona a cui dovrà essere inviata la risposta dell'amministrazione),

- la sottoscrizione del contribuente, o del suo legale rappresentante.

In mancanza di queste indicazioni, l'istanza è inammissibile.
Alla domanda devono essere allegati i documenti rilevanti ai fini della soluzione del quesito posto.
Il contribuente deve, nel suo interesse, esporre nell'istanza, il comportamento e la soluzione interpretativa che intende adottare, possibilmente motivandoli in base all'interpretazione che nel suo caso ritiene debba essere data alla legge.


Avv. Elena Discepoli