Giurisprudenza. Condanna alle spese del difensore.
PROCESSO CIVILE – SPESE PROCESSUALI – CARENZA O INVALIDITA’ DELLA PROCURA ALLE LITI – CONDANNA ALLE SPESE DEL DIFENSORE – AMMISSIBILITA’ – LIMITI
Componendo un contrasto di giurisprudenza in materia di disciplina delle spese processuali e di condanna alle spese del difensore che abbia agito senza procura o con procura invalida, le Sezioni Unite hanno stabilito che nel caso di azione o impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase del giudizio di che trattasi (sulla base dunque di una procura inesistente o, ad esempio, falsa, o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello in cui l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio. Diversamente avviene nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem: in tal caso non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo.
SENTENZA N. 10706 DEL 10/05/2006
PROCESSO CIVILE – SPESE PROCESSUALI – CARENZA O INVALIDITA’ DELLA PROCURA ALLE LITI – CONDANNA ALLE SPESE DEL DIFENSORE – AMMISSIBILITA’ – LIMITI
Componendo un contrasto di giurisprudenza in materia di disciplina delle spese processuali e di condanna alle spese del difensore che abbia agito senza procura o con procura invalida, le Sezioni Unite hanno stabilito che nel caso di azione o impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase del giudizio di che trattasi (sulla base dunque di una procura inesistente o, ad esempio, falsa, o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello in cui l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio. Diversamente avviene nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem: in tal caso non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo.
SENTENZA N. 10706 DEL 10/05/2006