Giurisprudenza locale. Testamento olografo.

Tribunale di Ancona, sent. 858/2005.

E' ammissibile l'impugnazione per querela di falso del testamento olografo.

Nota.

Il Tribunale ha espresso un principio conforme all'orientamento della Suprema Corte.
L’ammissibilità della querela di falso avverso testamento olografo è stata infatti espressamente riconosciuta dalla giurisprudenza della Cassazione con sentenza n. 3833 del 22.04.1994, la quale ha fatto propri i principi sanciti in materia dalle Sezioni Unite, che, con sentenza n. 3734 del 4.6.86, hanno risolto positivamente il contrasto circa l’ammissibilità o meno della querela di falso avverso scrittura privata non riconosciuta e non autenticata, al fine di accertare la genuinità del documento.
Con tale sentenza, in particolare, le S.U. hanno stabilito che:
- il procedimento de quo ha natura pubblicistica;
- l’inammissibilità dello stesso, laddove si tratti di scritture private non riconosciute, non è prevista espressamente da alcuna norma di legge;
- l’art. 2702 c.c. è norma a carattere definitorio che non può essere utilizzata sul piano processuale;
- vi è interesse a proporre querela di falso avverso la scrittura non riconosciuta, atteso che l’accoglimento della domanda ha efficacia erga omnes;
- pertanto vi è concorso dei mezzi della verificazione e della querela di falso, rimesso all’interesse della parte.