Adempimenti obbligatori per le associazioni sportive
La responsabilità degli amministratori nei confronti dell’associazione è disciplinata con rinvio alle norme sul mandato (art. 1710 c.c.). Quindi gli amministratori sono responsabili nei confronti dell’associazione se i danni da loro causati sono direttamente riconducibili alla loro condotta e se questi derivano dall’inadempimento di un obbligo previsto dalla legge o dallo statuto associativo.
Inoltre, secondo l'art. 38 del Codice Civile “ Per le obbligazioni (cioè i debiti o gli impegni contrattuali) assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune (cioè il patrimonio dell'associazione). Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”. Questo vuol dire che, per i debiti dell'associazione, risponde l'associazione con il fondo comune, ma se questo è insufficiente, rispondono solidalmente con il loro patrimonio personale anche il presidente, i membri del Consiglio Direttivo o chi ha agito in nome e per conto dell'associazione.
Per evitare tali inconvenienti è sufficiente una corretta gestione dell'associazione, in modo da impegnare solo quanto incassato e non contrarre debiti.
Naturalmente il presidente e i consiglieri sono responsabili solo degli atti e dei debiti compiuti durante la loro gestione, e non delle pendenze sorte prima o successivamente. E’ inoltre esente da responsabilità il consigliere che non ha partecipato all’atto che ha causato il danno o la pendenza economica, salvo il caso in cui, avendo cognizione dell’atto che si stava per compiere o approvare, egli non abbia espresso il proprio dissenso.
Inoltre, gli amministratori dell’associazione potrebbero essere chiamati a rispondere civilmente in caso di danni ai soci causati da incidenti imputabili a carenze organizzative o ad attività gestite senza le minime precauzioni. In tal caso si consiglia sempre la stipula di una polizza assicurativa base.
I principali adempimenti delle associazioni sportive dilettantistiche, per una corretta e sicura gestione dell'ente e delle attività, sono:
- stipulare un'assicurazione per coprire i possibili infortuni dei soci nel corso dell'attività sportiva (da rilevare che gli enti di promozione sportiva e le federazioni sportive offrono varie tipologie di polizze assicurative);
- accertarsi che i tutti i soci si sottopongano, ogni anno, alla visita medica di controllo e ottengano il certificato di sana e robusta costituzione. Copia del certificato dovrà essere trattenuto dall'associazione;
- accertarsi del corretto funzionamento delle attrezzature sportivi e della corretta manutenzione degli impianti sportivi. Inoltre, l'associazione dovrà verificare la preparazione dell'istruttore sportivo. In caso di eventi sportivi gli organizzatori dovranno rispettare la normativa di sicurezza e predisporre le normali cautele idonee a contenere il rischio di danni agli spettatori;
- seguire le principali prescrizioni del "Testo Unico Sulla Salute e Sulla Sicurezza sul Lavoro" (D.Lgs 09.04.08 n. 81), che prevede: 1) individuazione del Datore di lavoro (il presidente della ASD) o il proprietario della struttura affidata alla ASD; 2) non è dovuta la designazione del RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) se l'ASD si avvale esclusivamente di volontari, anche se rimborsati; 3) effettuare l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi, indicando l'organigramma della società, i rischi presenti, le misure di prevenzione e protezione collegate all'attività sportiva-ricreativa della ASD; 4) il presidente deve nominare gli addetti antincendio e primo soccorso, o altrimenti svolgere direttamente tali compiti; 5) redigere il piano di emergenza con semplici regole da applicare in caso di incendio, infortunio o eventi sismici e meteorologici; 6) informare e formare i soci; 7) disporre di una cassetta di sicurezza contenente i presidi previsti (D.M. 388/03) copia del piano di planimetria e numeri telefonici per emergenze; 8) consegnare i DPI (dispositivi di protezione individuale) ove previsto.
Naturalmente, la maggior parte di quest'ultime prescrizioni andranno applicate solo se la ASD si trova a gestire direttamente un proprio spazio o un impianto sportivo .
Avv. Elena Discepoli