SEPARAZIONE E INDENNITà ALL’ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO DELL’ALTRO CONIUGE (TFR)
Il coniuge legalmente separato non ha alcun diritto sull’indennità di fine rapporto (TFR) percepito dall’altro coniuge.
Solo il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata la sentenza di divorzio ha diritto ad una percentuale di tale indennità all’atto della cessazione del rapporto di lavoro dell’altro coniuge, anche se essa viene a maturare dopo la sentenza di divorzio.
Per ottenere la predetta quota è necessario che il coniuge sia titolare di un assegno di divorzio e che non abbia contratto nuove nozze.
Avv. Elena Discepoli
LAVORO DELL’ALTRO CONIUGE (TFR)
Il coniuge legalmente separato non ha alcun diritto sull’indennità di fine rapporto (TFR) percepito dall’altro coniuge.
Solo il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata la sentenza di divorzio ha diritto ad una percentuale di tale indennità all’atto della cessazione del rapporto di lavoro dell’altro coniuge, anche se essa viene a maturare dopo la sentenza di divorzio.
Per ottenere la predetta quota è necessario che il coniuge sia titolare di un assegno di divorzio e che non abbia contratto nuove nozze.
Avv. Elena Discepoli