Danno esistenziale

PROVA DEL DANNO ESISTENZIALE

La lesione di un diritto costituzionalmente garantito, costituisce automaticamente danno risarcibile, anche senza la prova di un danno?
Come va provato il danno esistenziale?

(Corte d'Appello di Milano, sent. 29 gennaio 2007)

Con questa interessante sentenza, la Corte d'Appello di Milando affronta il tema del danno esistenziale, della prova della sua esistenza e della sua liquidazione.
Questi i principi affermati dalla Corte in sintesi:
- per danno esistenziale deve intendersi (come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 24.3.2006,n. 6572) ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, può essere data anche a mezzo di presunzioni;
- tale danno va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti;
- la violazione di un diritto costituzionalmente garantito non attribuisce il diritto al risarcimento del danno, anche senza necessità di prova;
- nel codice civile sono previste forme di responsabilità oggettiva ma non è prevista alcun danno di natura oggettiva, risarcibile indipendentemente dalla sua prova, né alcuna presunzione di danno;
- la prova, può anche essere di segno negativo, potendo anche dimostrarsi che, senza il fatto dannoso, l’alterazione della qualità della vita non si sarebbe manifestata, o avrebbe avuto una intensità minore;
- bisogna anche far riferimento allo “stato preesistente” del soggetto e come avviene in caso di malattia psichica con riferimento alla struttura psichica del soggetto leso, tale indagine va effettuata in caso di danno esistenziale ove non viene in rilievo un danno accertabile con criterio medico legale ma che può, tuttavia, sovrapporsi ad una situazione di valenza esistenziale già compromessa; in tale ultimo caso sarà risarcibile solamente il danno esistenziale cd differenziale;
- mediante la allegazione dei fatti posti a fondamento della richiesta di danno esistenziale, si assicura anche il diritto al contraddittorio nei confronti del danneggiante che è posto in grado di sapere, in base alle allegazioni dei danneggiati, quali siano le circostanze ed i fatti posti a base della richiesta di danno, con possibilità, non sempre agevole per la verità, di fornire la eventuale prova contraria;
- molteplici possono essere le implicazioni esistenziali nella sfera della vittima dipendendo dalle abitudini di vita, dagli sport praticati, dalle frequentazioni esterne e dai rapporti endofamiliari che non possono essere generalizzati in una enunciazione generale con valore di presunzione semplice valida per tutte le fattispecie, essendo onere della parte indicare specificamente gli elementi di valenza pregnante posti a fondamento del danno esistenziale, mentre è compito del giudice valutare tali allegazioni, ammettendo la relativa prova testimoniale, ove richiesta, o ritenendo provati i fatti anche per presunzione, con la precisazione che la prova presuntiva dei fatti costituisce anche prova del danno esistenziale;
- è necessario, in altri termini, fornire la prova testimoniale, documentale o presuntiva che dimostri i “concreti” cambiamenti che l’illecito ha apportato, in senso peggiorativo, nella qualità di vita del danneggiato evidenziandosi la possibilità di far ricorso, in tema di danno esistenziale,anche alla prova per presunzione, “mezzo di prova non relegato dall’ordinamento in grado subordinato nella cerchia delle prove, cui il giudice può far ricorso anche in via esclusiva” (Cass., 12.6.2006,n. 13546);
- non tutti i soggetti hanno, infatti, le stesse reazioni e la stessa resistenza di fronte ad avvenimenti psico-stessanti; alcuni individui riescono a sopportare meglio situazioni psichiche anche di intensa sofferenza, mentre altri, di equilibrio instabile, risentono negativamente di tali situazioni, con conseguenze diverse anche sulla alterazione della qualità della vita che può variare da soggetto a soggetto;
Nella fattispecie, poichè nessuna allegazione o prova risultava ritualmente fornita, la domanda è stata rigettata.