Chirurgia estetica
In caso di danno lamentato a seguito di intervento di chirurgia estetica, occorre stabilire il nesso di causalità tra il danno e l’intervento e la colpa del chirurgo.
Qualora le conseguenze dannose siano da ricondurre, senza dubbio, all’intervento, in quanto la condotta ha costituito un antecedente necessario dell’evento, per quanto riguarda la colpa, dovendosi applicare i principi generali in tema di inadempimento contrattuale cioè l’esistenza del contratto, mentre è onere del medico provare l’inesistenza dell’inadempimento o che lo stesso non dipende da sua colpa, la mancanza della suddetta, e l’assenza di fattori imprevedibili, di anomala reazione dell’organismo dovuta alle condizioni soggettive della paziente, comportano l’individuazione in capo al medico dell’onere risarcitorio.
Tribunale Roma, sez. XIII, 12 gennaio 2006
In caso di danno lamentato a seguito di intervento di chirurgia estetica, occorre stabilire il nesso di causalità tra il danno e l’intervento e la colpa del chirurgo.
Qualora le conseguenze dannose siano da ricondurre, senza dubbio, all’intervento, in quanto la condotta ha costituito un antecedente necessario dell’evento, per quanto riguarda la colpa, dovendosi applicare i principi generali in tema di inadempimento contrattuale cioè l’esistenza del contratto, mentre è onere del medico provare l’inesistenza dell’inadempimento o che lo stesso non dipende da sua colpa, la mancanza della suddetta, e l’assenza di fattori imprevedibili, di anomala reazione dell’organismo dovuta alle condizioni soggettive della paziente, comportano l’individuazione in capo al medico dell’onere risarcitorio.
Tribunale Roma, sez. XIII, 12 gennaio 2006