Comodato e assegnazione della casa familiare.

Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in caso di figli minori, prevale sul contratto di comodato c.d. precario?

(Cass. civ., 13 febbario 2007, n. 3179).

Ribadendo il proprio orientamento, la Suprema Corte ha stabilito che il provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minori (o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa) emesso nel giudizio di separazione o di divorzio non modifica né la natura né il contenuto del titolo di godimento dell’immobile.
Ciò dunque comporta che gli effetti riconducibili al provvedimento giudiziale di assegnazione della casa, che legittima l’esclusione di uno dei coniugi dall’utilizzazione in atto e consente la concentrazione del godimento del bene in favore della persona dell’assegnatario, restano regolati dalla stessa disciplina già vigente nella fase fisiologica della vita matrimoniale. Ne consegue pertanto che ove si tratti di comodato senza la fissazione di un termine predeterminato – c.d. precario – , il comodatario è tenuto a restituire il bene quando il comodante lo richieda (articolo 1810 Cc).