Ferrovie: equo indennizzo
Ferrovie dello Stato: la Cassazione corregge l’errore materiale nella legge sull’equo indennizzo in favore dei dipendenti.
Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 27 settembre 2005, n. 18833
Riassunto: l'art. 2 secondo comma del Decreto Ministeriale 2 luglio 1983 n. 1622 stabilisce che l'equo indennizzo per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato è ridotto al 25% se il dipendente ha superato i cinquanta anni di età, e del 50% se ha superato il sessantesimo anno. La Suprema Corte, con un rigoroso ed ineccepibile ragionamento, rileva l’errore materiale stabilendo che la riduzione è del 25% e non al 25%.
L'equo indennizzo, è stato previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 68 del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3, e poi specificamente disciplinato dall'art. 49 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686, il quale al secondo comma dispone quanto segue:
"L'indennizzo è ridotto del 25% se l'impiegato ha superato i cinquanta anni di età e del 50% se ha superato il sessantesimo anno".
L'art. 11 della Legge 6 ottobre 1981 n. 564, disciplinando l'equo indennizzo per i dipendenti dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, dispone quanto segue:
"Per il personale dipendente dall'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato la competenza a concedere l'equo indennizzo è attribuita al Ministro dei Trasporti, previo parere del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, sulla base del verbale emesso dall'Ufficio Sanitario compartimentale o dalla Sezione sanitaria competente per territorio. Le domande prodotte dagli interessati o dai loro aventi causa anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ovvero nel semestre successivo alla data in questione, sono considerate ammissibili sempreché le infermità o le lesioni si siano manifestate posteriormente al 30 giugno 1956. Il Ministro dei Trasporti potrà emanare con propri provvedimenti, previo parere del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, le norme di applicazione necessarie per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti. Le norme stesse potranno consentire che i provvedimenti negativi siano emessi prescindendo dall'esame di merito degli organi sanitari dell'Azienda, qualora manchino i presupposti giuridici per la concessione dell'equo indennizzo".
Sulla base del predetto art. 11 della Legge 6 ottobre 1981 n. 564 è stato poi emesso il Decreto Ministeriale 2 luglio 1983 n. 1622, quale "Approvazione del regolamento per la concessione dell'equo indennizzo ai dipendenti dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato".
Questo Decreto dispone che "l'equo indennizzo previsto dall'art. 68 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 è concesso al dipendente dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato" (art. 1 primo comma) e che "l'indennizzo è ridotto al 25% se il dipendente ha superato i cinquanta anni di età, e del 50% se ha superato il sessantesimo anno" (art. 2 secondo comma).
L'equo indennizzo riconosciuto ai dipendenti dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato è lo stesso equo indennizzo previsto "dall'art. 68 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3" (come espressamente disposto dalla Legge 6 ottobre 1981 n. 564 e dal regolamento per la relativa attuazione).
Espressamente richiamando l'istituto e la sua fonte normativa, l'art. 1 del Decreto ha richiamato anche la relativa misura.
Attraverso l'art. 49 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 (che disciplinava l'equo indennizzo previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 68 del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3), l'art. 2 secondo comma dell'indicato Decreto appare solo come una specificazione di questo richiamo.
Da ciò discende che è determinante non solo il rapporto fra Decreto Ministeriale 2 luglio 1983 n. 1622 e Legge 6 ottobre 1981 n. 564 (di cui il primo è attuazione), bensì il rapporto fra l'indicato Decreto e l'art. 68 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 (come specificato dall'art. 49 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686).
Sulla base di questo generale rapporto, inscritto nella stessa disposizione (ed indipendentemente dalla natura del regolamento: regolamento delegato - come assume la controricorrente, richiamando precedenti decisioni di questa Corte: Cass. 26 novembre 1994 n. 10069 e Cass. 30 dicembre 1994 n. 11315 - o regolamento di esecuzione - come assume il ricorrente), la riduzione della misura dell'indennizzo, che è prevista in funzione dell'età per i dipendenti della Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, è pertanto la stessa riduzione prevista per i dipendenti dello Stato ("L'indennizzo è ridotto del 25% se l'impiegato ha superato i cinquanta anni di età e del 50% se ha superato il sessantesimo anno").
L'art. 2 secondo comma del Decreto Ministeriale 2 luglio 1983 n. 1622 deve essere letto in funzione di questo complessivo rapporto, ed in particolare sulla base dell'art. 49 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 (di cui è testuale proiezione). In tal modo, anche per i dipendenti della Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato che abbiano superato i cinquanta anni (e non il sessantesimo anno) di età, l'indennizzo è ridotto del 25%.
Attraverso questa lettura, la letterale formulazione dell'art. 2 secondo comma ("l'indennizzo è ridotto al 25% se il dipendente ha superato i cinquanta anni di età, e del 50% se ha superato il sessantesimo anno": lettera in cui è evidente l'errore materiale, deducibile non solo dal rapporto con il parzialmente diverso art. 49 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686, di cui l'indicato art. 2 si dichiara e si profila come proiezione, bensì da ciò cui la lettera stessa condurrebbe: l'irragionevole decurtazione dell'indennizzo, quivi prevista, alla misura d'un quarto per l'ultracinquantenne, ed il maggiormente irragionevole incremento della misura per l'ultrasessantenne), resta irrilevante.
È pertanto da affermare che "l'indennizzo previsto dall'art. 2 secondo comma del Decreto Ministeriale 2 luglio 1983 n. 1622 per i dipendenti della (al tempo) Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato è ridotto del 25% se il dipendente ha superato i cinquanta anni d'età e del 50% se ha superato il sessantesimo anno".
Ferrovie dello Stato: la Cassazione corregge l’errore materiale nella legge sull’equo indennizzo in favore dei dipendenti.
Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 27 settembre 2005, n. 18833
Riassunto: l'art. 2 secondo comma del Decreto Ministeriale 2 luglio 1983 n. 1622 stabilisce che l'equo indennizzo per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato è ridotto al 25% se il dipendente ha superato i cinquanta anni di età, e del 50% se ha superato il sessantesimo anno. La Suprema Corte, con un rigoroso ed ineccepibile ragionamento, rileva l’errore materiale stabilendo che la riduzione è del 25% e non al 25%.
L'equo indennizzo, è stato previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 68 del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3, e poi specificamente disciplinato dall'art. 49 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686, il quale al secondo comma dispone quanto segue:
"L'indennizzo è ridotto del 25% se l'impiegato ha superato i cinquanta anni di età e del 50% se ha superato il sessantesimo anno".
L'art. 11 della Legge 6 ottobre 1981 n. 564, disciplinando l'equo indennizzo per i dipendenti dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, dispone quanto segue:
"Per il personale dipendente dall'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato la competenza a concedere l'equo indennizzo è attribuita al Ministro dei Trasporti, previo parere del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, sulla base del verbale emesso dall'Ufficio Sanitario compartimentale o dalla Sezione sanitaria competente per territorio. Le domande prodotte dagli interessati o dai loro aventi causa anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ovvero nel semestre successivo alla data in questione, sono considerate ammissibili sempreché le infermità o le lesioni si siano manifestate posteriormente al 30 giugno 1956. Il Ministro dei Trasporti potrà emanare con propri provvedimenti, previo parere del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, le norme di applicazione necessarie per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti. Le norme stesse potranno consentire che i provvedimenti negativi siano emessi prescindendo dall'esame di merito degli organi sanitari dell'Azienda, qualora manchino i presupposti giuridici per la concessione dell'equo indennizzo".
Sulla base del predetto art. 11 della Legge 6 ottobre 1981 n. 564 è stato poi emesso il Decreto Ministeriale 2 luglio 1983 n. 1622, quale "Approvazione del regolamento per la concessione dell'equo indennizzo ai dipendenti dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato".
Questo Decreto dispone che "l'equo indennizzo previsto dall'art. 68 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 è concesso al dipendente dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato" (art. 1 primo comma) e che "l'indennizzo è ridotto al 25% se il dipendente ha superato i cinquanta anni di età, e del 50% se ha superato il sessantesimo anno" (art. 2 secondo comma).
L'equo indennizzo riconosciuto ai dipendenti dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato è lo stesso equo indennizzo previsto "dall'art. 68 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3" (come espressamente disposto dalla Legge 6 ottobre 1981 n. 564 e dal regolamento per la relativa attuazione).
Espressamente richiamando l'istituto e la sua fonte normativa, l'art. 1 del Decreto ha richiamato anche la relativa misura.
Attraverso l'art. 49 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 (che disciplinava l'equo indennizzo previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 68 del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3), l'art. 2 secondo comma dell'indicato Decreto appare solo come una specificazione di questo richiamo.
Da ciò discende che è determinante non solo il rapporto fra Decreto Ministeriale 2 luglio 1983 n. 1622 e Legge 6 ottobre 1981 n. 564 (di cui il primo è attuazione), bensì il rapporto fra l'indicato Decreto e l'art. 68 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 (come specificato dall'art. 49 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686).
Sulla base di questo generale rapporto, inscritto nella stessa disposizione (ed indipendentemente dalla natura del regolamento: regolamento delegato - come assume la controricorrente, richiamando precedenti decisioni di questa Corte: Cass. 26 novembre 1994 n. 10069 e Cass. 30 dicembre 1994 n. 11315 - o regolamento di esecuzione - come assume il ricorrente), la riduzione della misura dell'indennizzo, che è prevista in funzione dell'età per i dipendenti della Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, è pertanto la stessa riduzione prevista per i dipendenti dello Stato ("L'indennizzo è ridotto del 25% se l'impiegato ha superato i cinquanta anni di età e del 50% se ha superato il sessantesimo anno").
L'art. 2 secondo comma del Decreto Ministeriale 2 luglio 1983 n. 1622 deve essere letto in funzione di questo complessivo rapporto, ed in particolare sulla base dell'art. 49 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 (di cui è testuale proiezione). In tal modo, anche per i dipendenti della Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato che abbiano superato i cinquanta anni (e non il sessantesimo anno) di età, l'indennizzo è ridotto del 25%.
Attraverso questa lettura, la letterale formulazione dell'art. 2 secondo comma ("l'indennizzo è ridotto al 25% se il dipendente ha superato i cinquanta anni di età, e del 50% se ha superato il sessantesimo anno": lettera in cui è evidente l'errore materiale, deducibile non solo dal rapporto con il parzialmente diverso art. 49 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686, di cui l'indicato art. 2 si dichiara e si profila come proiezione, bensì da ciò cui la lettera stessa condurrebbe: l'irragionevole decurtazione dell'indennizzo, quivi prevista, alla misura d'un quarto per l'ultracinquantenne, ed il maggiormente irragionevole incremento della misura per l'ultrasessantenne), resta irrilevante.
È pertanto da affermare che "l'indennizzo previsto dall'art. 2 secondo comma del Decreto Ministeriale 2 luglio 1983 n. 1622 per i dipendenti della (al tempo) Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato è ridotto del 25% se il dipendente ha superato i cinquanta anni d'età e del 50% se ha superato il sessantesimo anno".