“I GATTI DI STRADA E LE “MAMME DEI GATTI”

Il gatto a differenza del cane, può vivere anche svincolato dall’uomo, in autonomia e libertà.
I gatti che vivono liberi, in “colonie”, come è loro usanza, sono anche tutelati dalla Legge. Il comma 8 dell’art. 2 della legge 281/91 recita infatti:”I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall’autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.” I gatti liberi non possono essere catturati, spostati o perseguiti. Lo ha stabilito anche una sentenza del 1990 del TAR, Tribunale Amministrativo Regionale, del Veneto che “in considerazione della natura essenzialmente libera di tali animali” ne ha vietato la cattura, respingendo una delibera del Sindaco di Caprino Veronese che nel 1988 aveva ingiunto all’Asl di catturare tutti i gatti vaganti nel cortile di una scuola materna.
In ogni città ci sono diverse “Mamme dei gatti”, più conosciute come “gattare” che forniscono cure e cibo ai gatti liberi. Le “mamme dei gatti” affrontano non poche difficoltà nella loro opera di volontariato. Molti condomini non accettano i gatti liberi nei propri cortili.
La proprietà privata è un diritto inalienabile; è dunque difficile far valere il proprio desiderio di accudire e sfamare i gatti liberi in cortili e in giardini privati.
La comunità di gatti liberi può essere data in gestione, tutela e cura (quindi anche rifornimento di cibo da parte dei volontari) a un’associazione protezionista, come previsto dal comma 10 dell’art. 2 della legge 281. Il D.P.R. del 1954, Regolamento della polizia veterinaria, prescrive che i gatti liberi possono essere catturati dall’autorità sanitaria solo se presentano manifestazioni di infezione rabbica. Basilare il comma 7 dell’art. 2 della legge 281 che recita:”E’ vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà”.