Procedura per la richiesta di asilo politico

La richiesta di asilo politico può essere presentata presso l’Ufficio di Polizia, che fornirà dei moduli (cd modello c3) già predisposti nei quali dovranno essere:
• spiegate le motivazioni per le quali si chiede lo status di rifugiato;
• fornite ogni altra informazione o documentazione in proprio possesso a sostegno dei motivi della richiesta.
• Dovrà essere altresì allegata copia di valido documento di identificazione personale (passaporto, carta d’identità, ecc..) se posseduto, ovvero fornire le proprie generalità all’Autorità di Polizia, indicando l’eventuale domicilio ove far pervenire le comunicazioni di interesse. La Questura  rilascerà copia sia della richiesta che della documentazione prodotta e provvederà alle foto-segnalazioni.
La domanda, corredata dalla documentazione necessaria, verrà tempestivamente inoltrata dalla Questura alla competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato che deciderà se riconoscere, anche a seguito di colloquio personale, lo status. In Italia ve ne sono 8 (Caserta Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone e Trapani).
La data della convocazione presso la Commissione sarà comunicata dalla Questura al domicilio indicato al momento della presentazione della domanda. E’ importante che venga comunicata alla Questura ogni variazione di indirizzo per ricevere tutte le comunicazioni di interesse.
L’audizione è momento fondamentale per spiegare bene la situazione e prospettare i timori di persecuzione; in caso di assenza la Commissione potrà comunque decidere  sulla base della  sola documentazione disponibile..
 La Commissione Territoriale, entro 3 giorni successivi alla data dell’audizione, adotta una delle seguente decisioni:
• riconoscere lo status di rifugiato;
• rigettare la domanda, ma, pur non ravvisando i requisiti richiesti per lo status di rifugiato, può valutare autonomamente la pericolosità di un eventuale rimpatrio e chiedere al Questore di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria. Questo tipo di permesso di soggiorno ha la durata di un anno, rinnovabile, e consente di lavorare;
• rigettare la domanda: in tal caso il Questore inviterà il diniegato a lasciare il territorio nazionale.
Se non si conosce la lingua italiana potrà essere richiesta l’assistenza di un interprete o anche di un mediatore culturale o avvocato per compilare e redigere, ove possibile, nella propria lingua, ovvero in una delle lingue più conosciute (INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, ARABO), il modello informativo e le dichiarazioni inerenti le motivazioni della richiesta.
• In caso di verifica da parte dell’Autorità di Polizia della regolarità della documentazione presentata,viene rilasciato, dal Questore della provincia in cui è stata presentata la domanda, un Permesso di Soggiorno della validità di tre mesi, rinnovabile sino alla decisione della Commissione territoriale competente.
• Se si è giunti in Italia senza alcun documento che attesti la nazionalità e le generalità, o se la richiesta di riconoscimento si basa su elementi che necessitano di verifica, il richiedente sarà ospitato, per un periodo massimo 20 giorni, in un Centro di identificazione. Se entro tale termine la rich iesta non sarà stata ancora decisa dalla Commissione Territoriale, potrà essere lasciato il Centro ospitante e verrà rilasciato un Permesso di Soggiorno valido per 3 mesi, rinnovabile fino alla definizione del procedimento.
 In caso di ridotte risorse, puoi essere chiesta alla Prefettura competente, per il tramite l’Ufficio di Polizia ove è stata presentata la domanda, di essere ospitato presso apposite strutture comunali di accoglienza per tutto il periodo di esame della domanda di asilo.
• In caso positivo la Commissione emette un provvediemnto di riconosceimento dello status di rifugiato e rilascia un tesserino attestante l’avvenuto riconoscimento dello status.
• Insieme al tesserino, la Questura competente dovrà consegnare anche un documento personale al fine di consentire eventuali spostamenti all’estero (con validità temporale pari a quella del permesso di soggiorno).
• I documenti di identità dovranno essere richiesti al Comune di residenza.
• Sarà riconosciuto un permesso di soggiorno di durata biennale.
• Sono riconosciuti i mededimi diritti e gli stessi doveri dei cittadini italiani, con esclusione di quelli che presuppongono la cittadinanza italiana (esempio, il diritto di voto, la partecipazione a concorsi per l’accesso ai pubblici impieghi, ecc.).
• Nei casi in cui per esercitare in Italia un diritto è necessaario procurarsi determinati documenti o certificati del Paese di origine, le autorità italiane si adopereranno affinché siano forniti, ovvero provvederanno a sostituirli con propri atti che sostituiranno a tutti gli effetti quelli del Paese d'origine.
• Per nessun motivo è possibile far rientro al  Paese di appartenenza. Questa circostanza, infatti, potrebbe determinare la cessazione del riconoscimento, in quanto manifestazione di volontà di tornare ad avvalersi della protezione del Paese d’origine. Analogamente, verrà interpretata come volontà di avvalersi della protezione del proprio Stato una eventuale richiesta di passaporto presso le rappresentanze diplomatiche in Italia del Paese d'appartenenza.
• Il documento personale consegnato dalla Questura consente di recarsi all’estero per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza necessità di visto. In caso di necessità di stabilirsi all’estero per periodi più lunghi, ad esempio per motivi di lavoro, è necessario chiedere il visto alla rappresentanza diplomatica del Paese dove ci si vuole recarsi e poi avviare, presso il nuovo Stato ospitante, la procedura per il “trasferimento di responsabilità”.