Cinture di sicurezza. Mancato uso.
Al fine di accertare il concorso di colpa nella produzione di lesioni in caso di sinistro stradale, il giudice può dedurre il mancato uso delle cinture di sicurezza dal semplice referto del pronto soccorso?
(Cassazione Civ., sentenza 2 marzo 2007, n. 4954.)
Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte ha cassato la sentenza del giudice di appello che aveva affermato il concorso di colpa nell’entità delle lesioni subite dagli eredi dell’attore nel corso di un sinistro stradale, sulla base del semplice referto di pronto soccorso. La Corte ha osservato che il giudice di appello non avrebbe potuto affermare il concorso in mancanza di elementi diretti di prova e di una specifica indagine istruttoria sul punto, essenzialmente di ordine tecnico (sulla cinematica dell’incidente e sull’accertamento sul mezzo dell’uso delle cinture). Difatti, il mero esame del referto di pronto soccorso, non era funzionalmente e scientificamente diretto alla verifica della compatibilità delle lesioni mortali con l’utilizzo o meno delle cinture di sicurezza, e dunque poteva costituire un indizio, non univoco, da consolidare attraverso la indicazione di ulteriori elementi di prova. Nella specie, gli unici tecnici intervenuti sul teatro dell’incidente, ispezionata la macchina, non avevano rilevato il mancato utilizzo delle cinture, che avrebbero dovuto risultare integre anche nel meccanismo di arresto dopo il violentissimo urto per la uscita dell’auto fuori strada e per l’impatto contro un muro.
Al fine di accertare il concorso di colpa nella produzione di lesioni in caso di sinistro stradale, il giudice può dedurre il mancato uso delle cinture di sicurezza dal semplice referto del pronto soccorso?
(Cassazione Civ., sentenza 2 marzo 2007, n. 4954.)
Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte ha cassato la sentenza del giudice di appello che aveva affermato il concorso di colpa nell’entità delle lesioni subite dagli eredi dell’attore nel corso di un sinistro stradale, sulla base del semplice referto di pronto soccorso. La Corte ha osservato che il giudice di appello non avrebbe potuto affermare il concorso in mancanza di elementi diretti di prova e di una specifica indagine istruttoria sul punto, essenzialmente di ordine tecnico (sulla cinematica dell’incidente e sull’accertamento sul mezzo dell’uso delle cinture). Difatti, il mero esame del referto di pronto soccorso, non era funzionalmente e scientificamente diretto alla verifica della compatibilità delle lesioni mortali con l’utilizzo o meno delle cinture di sicurezza, e dunque poteva costituire un indizio, non univoco, da consolidare attraverso la indicazione di ulteriori elementi di prova. Nella specie, gli unici tecnici intervenuti sul teatro dell’incidente, ispezionata la macchina, non avevano rilevato il mancato utilizzo delle cinture, che avrebbero dovuto risultare integre anche nel meccanismo di arresto dopo il violentissimo urto per la uscita dell’auto fuori strada e per l’impatto contro un muro.