Assegno di divorzio: peggioramento delle condizioni economiche
In caso di divorzio, il peggioramento delle condizioni economiche derivanti dalla scelta di pensionamento, dà diritto alla revisione delle condizioni economiche per giustificato motivo?
Cass. civ. 17041/2007
Con la sentenza in esame la S.C. cassa la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto non giustificata la richiesta, attesa la volontarietà da parte dell'istante medesima, essendosi quest'ultima posta per propria scelta nella situazione che costitutiva il fatto nuovo, onde il motivo sopravvenuto non appariva giustificato.
Secondo la Cassazione, occorre considerare le specifiche "circostanze" (di diritto e di fatto, quali, ad esempio, i dettami della legislazione dell'epoca e la posizione personale del soggetto interessato, rispettivamente) che hanno accompagnato il pensionamento stesso, senza che la mera "volontarietà" di detto pensionamento, astrattamente comune ad ogni ipotesi di "dimissioni" o, più in generale, di richiesta di "collocamento a riposo", possa di per sè sola escludere l'eventualità che la sopravvenuta diminuzione dei redditi di lavoro dell'istante, sulla base di un esame complessivo del caso concreto e pur dietro apprezzamento del carattere necessitato o meno delle scelte, economicamente svantaggiose, operate dal medesimo istante in punto di esercizio dell'attività lavorativa, sia suscettibile di assumere rilievo quale giustificato motivo di riconoscimento dell'assegno originariamente negato o, comunque, non richiesto, nel quadro di una rinnovata valutazione comparativa della situazione reddituale delle parti, oggettivamente idonea ad alterare l'equilibrio determinato al momento della pronuncia di divorzio.
Cassazione civile, n.17041/2007.
In caso di divorzio, il peggioramento delle condizioni economiche derivanti dalla scelta di pensionamento, dà diritto alla revisione delle condizioni economiche per giustificato motivo?
Cass. civ. 17041/2007
Con la sentenza in esame la S.C. cassa la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto non giustificata la richiesta, attesa la volontarietà da parte dell'istante medesima, essendosi quest'ultima posta per propria scelta nella situazione che costitutiva il fatto nuovo, onde il motivo sopravvenuto non appariva giustificato.
Secondo la Cassazione, occorre considerare le specifiche "circostanze" (di diritto e di fatto, quali, ad esempio, i dettami della legislazione dell'epoca e la posizione personale del soggetto interessato, rispettivamente) che hanno accompagnato il pensionamento stesso, senza che la mera "volontarietà" di detto pensionamento, astrattamente comune ad ogni ipotesi di "dimissioni" o, più in generale, di richiesta di "collocamento a riposo", possa di per sè sola escludere l'eventualità che la sopravvenuta diminuzione dei redditi di lavoro dell'istante, sulla base di un esame complessivo del caso concreto e pur dietro apprezzamento del carattere necessitato o meno delle scelte, economicamente svantaggiose, operate dal medesimo istante in punto di esercizio dell'attività lavorativa, sia suscettibile di assumere rilievo quale giustificato motivo di riconoscimento dell'assegno originariamente negato o, comunque, non richiesto, nel quadro di una rinnovata valutazione comparativa della situazione reddituale delle parti, oggettivamente idonea ad alterare l'equilibrio determinato al momento della pronuncia di divorzio.
Cassazione civile, n.17041/2007.